Centro Studi Articolo46

Verso l’attuazione dell’Articolo 46? Ecco le cinque proposte di legge all’esame del Parlamento

Nel corso della presente legislatura, sono stati presentati alla Camera dei deputati ben cinque progetti di legge finalizzati a dare finalmente attuazione all’articolo 46 della Costituzione, in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa: si tratta degli atti  C. 139 Cirielli (FdI), C. 695 Polverini (FI), C. 2370 Molinari (Lega)C. 1986 Mollicone (FdI) e C. 3138  Librandi (IV).

Lo scorso 3 novembre la VI Commissione Finanze e la XI Commissione Lavoro della Camera dei deputati si sono riunite congiuntamente per iniziare l’esame dei cinque progetti i quali, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento della Camera, sono stati abbinati in quanto vertenti sulla medesima materia. Le due Commissioni riunite dovranno procedere dunque alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato rispetto al quale saranno presentati e votati gli emendamenti per poi procedere con l’acquisizione dei pareri delle altre Commissioni previsti in fase di assegnazione del provvedimento.

I cinque progetti di legge abbinati recano disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori dipendenti al capitale, alla gestione e alla distribuzione degli utili dell’impresa, nonché di informazione e di consultazione dei dipendenti sulla situazione dell’impresa, attraverso modifiche alla normativa vigente o la previsione di deleghe al Governo. Tutti e cinque i progetti, dunque, si pongono quale finalità l’attuazione per via legislativa dell’articolo 46 della Costituzione, mentre solo uno dei cinque progetti (AC 3138) intende dare attuazione anche all’articolo 47 della Costituzione in materia di azionariato popolare. Esaminiamo in questa sede i singoli progetti di legge al fine di confrontare le diverse tipologie di intervento legislativo (legge-delega o disciplina organica della materia) nonché le diverse forme di partecipazione previste. 

 

Atto Camera n. 139 (Cirielli, FdI)

Dei cinque progetti, questo è certamente il più breve e semplice da analizzare dal momento che consta di un unico articolo nel quale è contenuta la delega al Governo ad adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

– Individuazione dei requisiti minimi dell’impresa per l’adozione dello “statuto partecipativo”, condizione necessaria per l’accesso ai benefici previsti dai provvedimenti adottati dal Governo. Tali requisiti, certificati da apposita commissione istituita presso il Ministero del Lavoro dalla legge delega, devono prevedere anche in via alternativa tra loro: a) istituzione di organismi congiunti composti da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, con poteri di indirizzo, controllo, decisione e gestione; b) introduzione di procedure formali, vincolanti e garantite, in tema di informazione e consultazione dei lavoratori; c) distribuzione ai lavoratori dipendenti degli utili d’impresa mediante l’assegnazione di azioni; d) accesso collettivo dei lavoratori al capitale dell’impresa attraverso la costituzione di apposite associazioni di lavoratori;

– In presenza di tali requisiti, l’accesso ai benefici previsti dalla legge dipende dall’adozione di uno “statuto partecipativo” che può avvenire secondo due diverse modalità: a) accordo sindacale stipulato con le organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato all’interno dell’impresa; b) proposta aziendale approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza dei dipendenti occupati a tempo indeterminato.

La norma prevede altresì l’incremento del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di 52 miliardi di euro per ciascuno dei primi tre anni di applicazione dei regimi di agevolazione e incentivazione alle imprese a statuto partecipativo.

 

Atto Camera n. 695 (Polverini, FI)

Questo progetto di legge si compone di tre articoli e contiene anch’esso una norma di delega al Governo da esercitare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. A differenza dell’AC 139 non parla di “statuto partecipativo” bensì di accordo collettivo che le imprese possono stipulare con le rappresentanze sindacali operanti in azienda al fine di individuare forme di collaborazione alla gestione dell’azienda. É altresì prevista la possibilità per le organizzazioni datoriali e sindacali di stipulare un accordo collettivo interconfederale, anche a livello territoriale, con la medesima finalità.

Le forme di collaborazione previste dalla delega possono consistere in: a) istituzione di un organismo di sorveglianza e indirizzo sulla gestione aziendale, che prevede la partecipazione di lavoratori eletti o designati dalle organizzazioni sindacali operanti in azienda; b) istituzione di organismi congiunti paritetici con competenze specifiche individuate in sede di contrattazione collettiva; c) partecipazione finanziaria, agli utili mediante distribuzione di quote azionarie, ovvero accesso collettivo dei lavoratori al capitale dell’impresa mediante costituzione di apposite associazioni; d) rafforzamento degli obblighi di informazione e consultazione periodici; e) rafforzamento delle procedure di verifica dei risultati e delle decisioni adottate nell’ambito di piani industriali o di altri progetti condivisi; f) previsione di altre forme di collaborazione riconosciute dalla normativa nazionale e dell’Unione europea e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

In caso di sottoscrizione di un siffatto accordo collettivo, la delega prevede il riconoscimento di benefici fiscali e contributivi rimandandone la determinazione ai decreti attuativi del Governo.

 

Atto Camera n. 2370 (Molinari, Lega)

Questo provvedimento, composto di tre articoli, disciplina direttamente la materia della cogestione per i lavoratori dipendenti occupati a tempo indeterminato nelle imprese gestite con il cd. sistema dualistico – dunque in presenza di due distinti organi collegiali: il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza – e che contano oltre 2.000 dipendenti, costituite nella forma giuridica di s.p.a., s.a.p.a., s.r.l. o cooperative (art. 2).  La proposta di legge reca poi una delega al Governo per introdurre forme di partecipazione anche in tutte le altre imprese di dimensioni minori (art. 3).

La prima parte della proposta attua quindi direttamente l’articolo 46 della Costituzione, modificando alcune norme giuslavoristiche del codice civile agli articoli 2364-bis, 2380, 2409-octies e 2409-duodecies. Per questa tipologia di imprese si affida allo statuto societario la disciplina relativa tanto alla partecipazione agli utili  quanto alla gestione. É dunque prevista la distribuzione ai lavoratori di una quota di profitto o reddito, mediante l’assegnazione di azioni, ovvero l’accesso collettivo al capitale dell’impresa, per mezzo di apposite associazioni di lavoratori che abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle azioni e l’esercizio della rappresentanza collettiva a livello societario. Sul piano della partecipazione alla gestione, la norma prevede poi che il consiglio di sorveglianza sia costituito da rappresentanti dell’impresa e da rappresentanti dei lavoratori, per effetto di un accordo sindacale stipulato con le rappresentanze sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati nelle imprese medesime o di una proposta aziendale approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza dei lavoratori dipendenti, e che quest’organo sia dotato di poteri di impulso, indirizzo, sorveglianza, monitoraggio, nonché poteri deliberativi in materia di organizzazione del lavoro, pari opportunità, formazione professionale, sicurezza, salute e salubrità dei luoghi di lavoro, remunerazione per obiettivi.

La seconda parte del provvedimento delega poi il Governo ad adottare entro diciotto mesi uno o più decreti legislativi volti a introdurre forme di partecipazione in tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal sistema di amministrazione adottato. La delega in questione presenta aspetti quasi del tutto sovrapponibili a quella già analizzata in rapporto all’Atto Camera n. 139 (Cirielli).

 

Atto Camera n. 1986 (Mollicone, FdI)

Questa proposta di legge si compone di dieci articoli e attua direttamente l’articolo 46 della Costituzione, disciplinando l’istituzione dei consigli aziendali di gestione in tutte le imprese con oltre cinquanta dipendenti, a prescindere dalla forma giuridica. La proposta regolamenta i consigli di gestione per quanto attiene alle funzioni (art. 1), alla composizione (art. 2), ai metodi di elezioni (art. 3), al diritto di informazione (artt. 4, 7 e 8), ai compiti delle R.S.A. e delle R.S.U. (art. 6). La norma istituisce poi presso il Mise una Direzione Generale per la Partecipazione, con funzioni di monitoraggio sull’attuazione e sull’implementazione del provvedimento, nonché un Comitato centrale della partecipazione per dirimere in via conciliativa le controversie scaturite dall’applicazione della legge, composto da quindici esperti nominati in parte dal Ministero e in parte dalle organizzazioni datoriali e sindacali (art. 9).

I consigli aziendali di gestione durano in carica tre anni e sono eletti dai lavoratori dipendenti a scrutinio segreto, sulla base di liste sottoscritte dal 5% degli elettori. Sono composti da un componente nelle imprese da cinquantuno a cento dipendenti, tre componenti nelle imprese tra centouno e trecento dipendenti, cinque componenti nelle imprese tra trecentouno e cinquecento dipendenti, sette componenti nelle imprese con più di cinquecento dipendenti. Per quanto riguarda compiti e funzioni, i consigli di gestione hanno il diritto di essere informati tempestivamente dall’amministratore delegato o dalla direzione dell’azienda sulle principali decisioni gestionali (es. cambiamenti di rilievo nell’organizzazione del lavoro, eventuali misure prese in caso di esuberi di personale, trasferimento materiale dell’azienda o di unità produttive ecc.) e, in presenza di violazione degli obblighi informativi, sono previste sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro. Sulla base delle informazioni acquisite poi, i consigli di gestione possono presentare proposte di intervento e formulare pareri motivati che devono essere tenuti in considerazione dall’amministrazione aziendale. Tra i poteri di proposta del consiglio di gestione, rientra altresì la possibilità di richiedere all’amministrazione, in occasione dell’approvazione del bilancio, la distribuzione di una quota parte di utili sotto forma di azioni ai lavoratori dipendenti, i quali possono costituire un’associazione che non abbia tra i propri scopo l’utilizzo speculativo delle azioni acquisite bensì l’esercizio della rappresentanza collettiva in sede assembleare e la proposta di eleggere un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione.

Questa proposta di legge sull’istituzione dei consigli aziendali di gestione si differenzia dalle altre in quanto non prevede la costituzione di organismi congiunti – e paritetici (AC 695) – dotati di poteri di indirizzo e gestione e composti sia da rappresentanti dell’azienda sia da rappresentanti dei lavoratori, bensì la creazione di un organismo separato che esercita funzioni di carattere meramente consultivo.

 

Atto Camera n. 3138 (Librandi, IV)

L’unica proposta di legge in materia di partecipazione dei lavoratori, presentata nel corso di questa legislatura da una forza politica di centrosinistra, proviene dall’on. Gianfranco Librandi (Italia Viva) anche se i rappresentanti del Pd e del M5S nelle due commissioni parlamentari, congiuntamente assegnatarie dei provvedimenti in esame, hanno comunicato l’intenzione di presentare le proprie proposte di legge nelle materie in discussione. L’AC 3138 mira a dare attuazione non solo all’articolo 46 della Costituzione, come le altre quattro proposte già esaminate, ma anche all’articolo 47 che prevede sia compito della Repubblica incoraggiare e promuovere l’accesso del risparmio popolare agli investimenti produttivi. La proposta di legge, che si compone di quattro articoli, è incentrata sulle forme di partecipazione azionaria e di partecipazione agli utili da parte dei lavoratori mentre, per quanto attiene alla partecipazione gestionale, l’art. 2 del provvedimento si limita ad estendere, anche alle imprese con meno di cinquanta dipendenti, quanto già previsto ai sensi del d.lgs. 25/2007 in materia di diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori, ossia l’introduzione nei contratti collettivi di apposite procedure di informazione e consultazione dei dipendenti, da attuarsi per mezzo delle rappresentanze sindacali in azienda. Se la parte relativa alla partecipazione gestionale risulta piuttosto debole e poco incisiva rispetto alle altre proposte di legge presentate in materia, il provvedimento è invece il più articolato e dettagliato in merito alle forme di partecipazione azionaria e agli utili.

Ai sensi dell’articolo 3, si prevede che tutte le società di capitali, sentite le rappresentanze dei lavoratori, abbiano la facoltà di distribuire i propri utili ai dipendenti attraverso l’adozione di piani annuali o pluriennali, i quali non possono escludere nessun lavoratore e, qualora seguano criteri di distribuzione basati sui risultati raggiunti, questi devono essere valutati secondo parametri misurabili, oggettivi e non discrezionali. Il totale degli utili distribuiti non può comunque superare il 20% della spesa complessiva sostenuta dall’impresa per il pagamento delle retribuzioni annuali lorde. Il piano annuale o pluriennale è contenuto in un documento redatto e depositato presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio: i dipendenti aderiscono al piano, senza necessità di conferma, hanno tuttavia facoltà di rifiutare l’attribuzione della quota di utili maturata, dopo aver preso atto della relativa entità. Sul piano fiscale, gli utili distribuiti costituiscono voci di costo nel bilancio delle aziende e sono soggetti a ritenuta d’acconto con aliquota al 26%, a carico dei lavoratori, allineando in questo modo il regime di tassazione a quello in vigore per gli utili distribuiti ai soci. Si deve tuttavia considerare che un istituto in parte simile come quello dei premi di produttività beneficia oggi di una tassazione agevolata con aliquota del 10% e che dunque l’introduzione di un’aliquota più che doppia in materia di distribuzione degli utili, in assenza di un coordinamento tra i due regimi fiscali, rischia evidentemente di disincentivare il ricorso allo strumento fiscalmente più oneroso. 

L’articolo 4 disciplina invece la partecipazione azionaria, affidando alla contrattazione collettiva o individuale il compito di disporre l’accesso dei lavoratori dipendenti al possesso di azioni ovvero quote di capitale dell’impresa stessa, direttamente o tramite la costituzione di associazioni o fondazioni di lavoratori. Anche in questo caso si prevede il limite massimo del 20% quale quota della retribuzione del dipendente derivante dal possesso di azioni o quote di capitale dell’impresa. Sul piano fiscale, infine, si dispone che alle azioni e agli strumenti finanziari posseduti dai dipendenti sia applicata una franchigia IRPEF elevata dagli attuali 2.065,83 euro a 2.600 euro, portando inoltre da tre a quattro anni il periodo minimo di possesso delle azioni cui si subordina la concessione della predetta agevolazione fiscale.

 

************************

All’esito dell’analisi delle singole proposte di legge e della comparazione delle forme di partecipazione gestionale e finanziaria previste, concludiamo questo focus con una nostra considerazione in materia. La partecipazione dei lavoratori deve trovare nella sua attuazione legislativa un impianto costituzionalmente orientato. L’articolo 46 della Costituzione cita espressamente tra le finalità dell’intervento del legislatore in questa materia “l’elevazione economica e sociale del lavoro”. Questa formula fu introdotta nella stesura finale dell’articolo in Assemblea Costituente, su emendamento a prima firma Gronchi, il quale spiega come la collaborazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa sia il mezzo attraverso il quale è possibile affermare la “preminenza del lavoro”. Questo da oggetto subordinato della produzione si eleva a soggetto compartecipe all’impresa produttiva; se nell’economia capitalistica l’individuo è alienato, ridotto a mero fattore del processo di produzione, nell’economia della partecipazione può espandersi in persona, rivestita della sua innata dignità, collaborando attivamente e pariteticamente alla gestione dell’impresa. Questa finalità può essere perseguita solamente da un modello partecipativo che sia effettivamente proteso alla democrazia economica, dunque alla piena integrazione dei lavoratori nella vita aziendale, per mezzo dell’elezione di loro rappresentanti in organismi di governance, congiunti e possibilmente paritetici. Le ultime due proposte di legge esaminate prospettano un modello ibrido che non risolve l’antinomia capitale-lavoro, cercando di superare la conflittualità nel nome di una collaborazione solo nominale e non reale, come nel caso dei consigli aziendali di gestione composti da soli rappresentanti dei lavoratori e privi di strumenti effettivi di indirizzo e controllo delle attività dell’impresa (AC 1986). Del resto anche la partecipazione azionaria, in assenza di un’effettiva partecipazione alla gestione che riconosca ai lavoratori il diritto di eleggere i propri rappresentanti negli organi di governo dell’impresa, si pone evidentemente lo scopo di aumentare la produttività e migliorare l’efficienza dei processi aziendali senza tuttavia porsi il problema del coinvolgimento dei lavoratori nell’impresa concepita quale “comunità di destino” (AC 3138). L’ideale cui il legislatore dovrebbe invece aspirare, in sintonia con il dettato costituzionale, risiede nel riconoscimento della priorità della soggettività del lavoro umano, valorizzando dunque la collaborazione organica tra tutti i soggetti che operano nell’impresa e nella produzione, lasciandosi alle spalle tanto gli anacronistici paternalismi quanto le  rivendicazioni di classe.